Linee guida della Funzione pubblica sulle performance, ridotti i termini di conclusione del ciclo valutativo
Il 29 novembre scorso sono state pubblicate le linee guida n. 3 del Dipartimento della Funzione pubblica che forniscono indicazioni in merito alle modalità di redazione della relazione annuale sulla performance e alle modalità di validazione da parte degli Organismi Indipendenti di valutazione.
Le linee guida n. 3 seguono le precedenti che rispettivamente riguardavano il Piano della performance (n. 1, giugno 2017) e il sistema di misurazione e valutazione (n. 2, dicembre 2017) e sostituiscono le delibere Civit che si occupavano dell’argomento.
Si tratta di linee guida adottate in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del Dpr 105/2016 il quale affida al Dfp le “funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche”, sono applicabili direttamente ai Ministeri e contengono indicazioni generali applicabili alle altre amministrazioni dello stato. Le linee guida non fanno alcun cenno agli enti territoriali ma contengono elementi utili anche per queste tipologie di amministrazioni; ciò è probabilmente dovuto alla previsione del comma 4 dell’art. 3 del citato decreto che, per l’estensione dei compiti del DPP alle autonomie territoriali, rinvia a specifiche intese con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con l’Anci e con l’Upi.
In sostanza, probabilmente allo scopo di attivare preventivamente una leale collaborazione e nel rispetto dell’autonomia di questi enti, il Dfp non ha inteso utilizzare la possibilità offerta dall’articolo 3, comma 2, del Dlgs 150/2009 il quale, con norma di principio applicabile anche alle regioni e agli enti locali, per effetto del successivo articolo 16, stabilisce che “Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo … gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica”.
Infatti mentre è vero che il successivo articolo 16, Decreto 150/2009 stabilisce che per l’ attuazione delle disposizioni del decreto non espressamente richiamate si procede tramite accordo in sede di Conferenza unificata è altrettanto vero che tra le norme di principio cui le amministrazione devono adeguare il proprio ordinamento interno vi è anche l’art. 4, che espressamente delinea le fasi del ciclo della performance e tra queste esplicitamente richiama la rendicontazione dei risultati “agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonchè … ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi”. Pertanto il combinato disposto degli artt. 3 e 4 consentirebbe al Dipartimento della Funzione pubblica di diramare indicazioni metodologiche anche agli enti territoriali.
I termini di approvazione e validazione
Le linee guida richiamano una significativa modifica apportata dal d.lgs. 74/2017 che, nello stabilire che il termine per l’approvazione e validazione della relazione sulla performance è il 30 giugno, ha inteso ridurre i termini di conclusione del ciclo valutativo. Infatti in precedenza era richiesto che entro il 30 giugno venisse approvata la relazione sulla performance e la CiViT aveva stabilito che la validazione dovesse avvenire entro il successivo 15 settembre. [Continua nell'allegato PDF]
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