Le possibilità di incremento delle risorse per le posizioni organizzative
L’attuale quadro normativo e contrattuale offre fondamentalmente due possibilità per l’incremento del fondo destinato a remunerare le retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Tali possibilità vanno attentamente ponderate con l’evoluzione normativa in corso ed, in particolare, con il recente Dl 34/2019 convertito con legge 58/2019, che ha introdotto novità circa l’adeguamento del limite alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale. Tale limite era definito in precedenza dall’articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2017, secondo il quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate, annualmente, al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare, a partire dal 1.1.2017, il corrispondente importo determinato per il 2016. Nell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio rientrano: il fondo risorse decentrate, le risorse destinate alle posizioni organizzative, le risorse destinate al lavoro straordinario, la maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale. Con la nuova previsione dell’articolo 33, commi 1 e 2, ultima parte, Dl 34/2019, il limite è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
La riduzione del fondo risorse decentrate
Una prima possibilità di incremento delle risorse destinate alle posizioni organizzative è costituita dalla contestuale riduzione del fondo risorse decentrate, cioè delle risorse destinate al trattamento accessorio (indennità varie, produttività ecc.) del personale non titolare di posizione organizzativa. Tale operazione, tuttavia, è materia di contrattazione decentrata integrativa (articolo 7, comma 4, lettera u) del Ccnl funzioni locali, 21.5.2018), per cui solo previo accordo è possibile pervenire a tale incremento, fermo restando che occorre valutare compiutamente gli effetti che ciò può avere sugli istituti variabili del personale e sull’effettive esigenze legate a tali istituti. Questo percorso di incremento deve necessariamente produrre una riduzione del fondo risorse decentrate al fine di consentire l’osservanza dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, DLgs 75/2017 e, quindi, la valutazione degli effetti, in disparte l’obbligo di contrattazione, trattandosi di materia riservata dal Ccnl nazionale alla contrattazione integrativa, va vista con riferimento alla disponibilità di risorse per remunerare gli altri istituti accessori, la cui riduzione potrebbe compromettere la funzionalità di alcuni servizi per i quali determinati istituti accessori sono vitali: turnazione, reperibilità, indennità di condizioni di lavoro, finalizzate a remunerare le attività disagiate o esposte a rischi per la salute o implicanti il maneggio di valori.
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