I problemi dell'ente non giustificano l'erogazione di incentivi senza definizione degli obiettivi
La sezione giurisdizionale del Molise della Corte dei Conti con la sentenza n. 22 /2019, depositata l’11 luglio, ha condannato per danno erariale direttore e dirigenti di una azienda sanitaria per avere disposto la liquidazione di compensi di natura incentivante senza che sussistessero le condizioni cui l’ordinamento subordina l’erogazione. Preliminarmente è utile osservare che la notizia, da cui traeva origine l’indagine della procura regionale della Corte dei Conti, proveniva da una nota di un sindacato con la quale veniva segnalata la illegittima erogazione delle retribuzioni di risultato.
L’assenza degli obiettivi e le motivazioni addotte per la liquidazione
Si tratta della erogazione della retribuzione di risultato avvenuta senza che fossero stati preventivamente definiti e assegnati gli obiettivi e, quindi, senza la verifica del loro grado di raggiungimento, nonché senza tenere conto delle valutazioni individuali, comunque effettuate dal Nucleo di valutazione, alcune delle quali negative.
In particolare si fa riferimento all’assenza di obiettivi specifici (cioè di obiettivi qualificabili come obiettivi di performance), mentre erano presenti solo obiettivi istituzionali; da ciò una prima considerazione riguarda il fatto che non qualsiasi tipologia di obiettivo può abilitare alla valutazione e, quindi, all’erogazione degli istituti premiali, ma deve trattarsi di obiettivi che rispettino i requisiti previsti dall’art. 5, Dlgs 150/2009, primo fra tutti quello di “tendere al miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi”, tenendo conto della specifica situazione di contesto e che, evidentemente, non possono essere meri obiettivi istituzionali o, comunque, riferibili alla prestazione esigibile in virtù del rapporto di lavoro con l’amministrazione.
Le motivazioni del provvedimento con il quale fu disposta la liquidazione delle retribuzioni di risultato appaiono curiose, se non, addirittura, sorprendenti: "in mancanza di conferimento di obiettivi specifici la retribuzione di risultato” deve essere “corrisposta in quote non differenziate a tutto il personale dipendente (...) procedendo soltanto a decurtazioni nei seguenti casi: per coloro che hanno meno di 25 giorni lavorativi". In questo modo veniva violato non solo un principio sancito dal Dlgs 150/2009, secondo il quale in nessun caso è possibile procedere all’erogazione indifferenziata degli incentivi e, comunque, senza la certificazione dei risultati, ma un principio che già era presente nella disciplina previgente e nelle disposizioni contrattuali, secondo il quale qualsiasi erogazione di incentivi deve trovare giustificazione nella effettiva utilità apportata all’amministrazione in termini di miglioramento della produttività e di maggiore efficienza. Su questa scia l’erogazione “a pioggia” della retribuzione di risultato era stata disposta anche a favore di coloro che avevano avuto una valutazione negativa (inferiore a
60/100) da parte del Nucleo di valutazione e sulla quale si tornerà più avanti. Nel caso specifico siamo, quindi, in presenza non di una scarsa qualità degli obiettivi, che già di per sé rischia di compromettere la legittima erogazione degli istituti incentivanti, ma della assoluta mancata definizione di obiettivi di performance, che prevedono la necessità di acquisire utilità di miglioramento dei servizi erogati.
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