Ciclo della performance e programmazione finanziaria e di bilancio

L’attuale assetto normativo detta regole che rendono forte il legame tra ciclo della performance e ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio fino al punto di prevedere che gli obiettivi “definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali” costituiscono una “condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa” (articolo 5, comma 1, seconda parte, Dlgs 150/2009). Questa disposizione, che non è l’unica, produce effetti in due momenti fondamentali del ciclo della performance: il momento della definizione degli obiettivi che confluiscono nel Piano della performance e il momento della validazione della Relazione sulla performance che, se positiva, abilita l’erogazione degli incentivi.

Lo stesso articolo 5, comma 1, lettera b), Dlgs 150/2009, nel disciplinare gli obiettivi specifici di ogni amministrazione, precisa che trattasi di quelli individuati nel Piano della performance di cui all’art. 10 del medesimo decreto (quindi gli obiettivi strategici, operativi e individuali dei dirigenti). Ma se la coerenza deve essere presente al momento della definizione degli obiettivi, dalla previsione secondo la quale tale coerenza è una condizione per l’erogazione degli incentivi discende la verifica che l’Oiv o il Nucleo di valutazione devono effettuare nell’ambito del processo di validazione della Relazione.

Come si deve sviluppare l’integrazione?

La coerenza del Piano va letta, per gli enti locali, con la specifica previsione dell’articolo 169, comma 3-bis, Tuel laddove è già previsto che il Piano della performance è organicamente unificato nel Piano esecutivo di gestione e, pertanto, pur nell’autonomia funzionale rispetto ai compiti che deve assolvere, ne è parte integrante.

Inoltre negli enti locali in base al nuovo comma 1-bis dell’articolo 10 la Relazione sulla performance può essere unificata al rendiconto della gestione. Ovviamente deve essere il sistema interno dell’ente a regolamentare nel dettaglio tale specifica previsione che è nel solco di quella che già riguarda il Piano della performance. Si tratta di livelli di integrazione forti che, nel rispetto dell’autonomia funzionale, giungono all’unificazione dei documenti di programmazione e rendicontazione e, per questa via, suscettibili di generare una significativa semplificazione dei processi, come previsto dai principi e criteri direttivi della legge delega 124/2015(“riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio”).

La integrazione deve, quindi, svilupparsi su diverse direttrici la prima delle quali è indicata dal comma 1-ter dell’art. 10 laddove è stabilito che il Piano della performance debba essere adottato in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

[L'Intero articolo è disponibile sul Quotidiano degli Enti Locali al link indicato]

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