Budget assunzionali e nuovi limiti al trattamento accessorio: tutte le novità operative
Il recente Dl 34/2019 convertito con legge 58/2019 ha introdotto novità circa la determinazione del budget delle assunzioni e l’adeguamento del limite alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale.
Il calcolo dei budget assunzionali
L’art. 33, commi 1 e 2, modifica il calcolo del budget assunzionale per le regioni e i comuni. Viene individuato un valore soglia della spesa complessiva per il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione; tale valore soglia corrisponde ad una percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (quest’ultima è una modifica apportata in sede di conversione). L’importo dei tre titoli deve essere considerato al netto degli importi a destinazione vincolata, delle entrate relative al servizio sanitario nazionale e al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (per i comuni al netto del solo fondo crediti di dubbia esigibilità).
Le percentuali sono definite per fascia demografica con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con Il Ministro del’economia e delle finanze e previa intesa in sede di conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome; in ogni caso le assunzione devono essere previste dal piano triennale previsto dall’art. 6, Dlgs 165/2001 che, pertanto, qualora il decreto ministeriale attuativo dovesse prevedere una entrata in vigore infra- annuale delle nuove regole, andrebbe rivisto, limitatamente alla procedure assunzionali non ancora avviate.
La norma richiede comunque il rispetto dell’equilibrio di bilancio pluriennale, per il quale è richiesta l’ asseverazione da parte dell’organo di revisione.
Con il medesimo decreto ministeriale attuativo che definisce la data di decorrenza delle nuove regole devono essere individuate, per gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia, le percentuali massime di incremento annuale del personale in servizio.
I parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni. Qualora gli enti superino i valori soglia devono adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 gli enti che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turnover pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
Il nuovo limite al trattamento accessorio
Il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate, annualmente, al trattamento accessorio del personale era definito in precedenza dall’art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017, secondo il quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate, annualmente, al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare, a partire dal 1.1.2017, il corrispondente importo determinato per il 2016.
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