La rilevazione delle presenze in servizio impone la verifica biometrica anche per i dirigenti

Il 7 luglio 2019 entrerà in vigore la legge 56 del 19 giugno 2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”.
Tra le misure introdotte quella che, sicuramente, farà più discutere e che richiederà indicazioni attuative è la previsione dell’introduzione di sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza in sostituzione degli attuali sistemi di rilevazione automatica della presenza in servizio.

L’art. 2, comma 1, della legge 56/2019, infatti, impone, alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, l’introduzione di sistemi di verifica della presenza in servizio finalizzati all’effettivo riconoscimento della persona in base alle caratteristiche biometriche, che impediscano la sostituzione di persona al momento dell’ingresso e dell’uscita. Per le modalità attuative occorrerà, comunque, attendere un apposito Dpcm per il quale non è previsto un termine di adozione che, in ogni caso, dovrà avvenire previa intesa in sede di conferenza unificata e previo parere del garante per la protezione dei dati personali.

Per l’attuazione della disposizione si dovranno utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e il fondo previsto dal comma 5 del medesimo articolo che, per l’anno 2019, ammonta a 35 milioni di euro per la cui ripartizione si dovranno attendere appositi decreti attuativi.

La rilevazione biometrica riguarda anche i dirigenti

Il comma 2 del medesimo articolo prevede espressamente l’estensione dell’utilizzo dei sistemi di verifica biometrica e di videosorveglianza ai dirigenti i quali dovranno, inoltre, adeguare la propria prestazione lavorativa “all’esigenze di coordinamento e corretta gestione del personale assegnato nonché alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale”. Relativamente a quest’ultimo aspetto, ovvero l’obbligo di adeguare la propria prestazione lavorativa all’esigenze connesse all’incarico, occorre rilevare come lo stesso discenda già da alcune norme contrattuali e di legge. Infatti già l’art. 7 del Ccnl 22.2.2010 dell’area dirigenziale del comparto funzioni locali prevede l’applicazione di una sanzione disciplinare in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni concernenti la “presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato”; inoltre l’art. 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del Dlgs 165/2001, così come modificato dal Dlgs 75/2017, prevede la comminazione della sanzione disciplinare del licenziamento nell’ipotesi di “insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009”.

[L'Intero articolo è disponibile sul Quotidiano degli Enti Locali al link indicato]

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