Ccnl funzioni locali, la valutazione negativa deve essere preceduta dal contraddittorio

Il nuovo Ccnl delle funzioni locali impone alle amministrazioni una rivisitazione del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato in base all’articolo 7 del Dlgs 150/2009 il quale, tra l’altro, prevede, appunto, l’aggiornamento annuale che deve essere inteso nel senso sia di un adeguamento alle eventuali indicazioni dell’Oiv, effettuate nell’ambito delle azioni di presidio del sistema e di garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi (la più importante delle quali  è la Relazione annuale sul funzionamento dei sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni), e sia per affrontare eventuali sopravvenienze normative e, in questo caso, contrattuali.
Tra i diversi aspetti sui quali l’intervento adeguativo si rende necessario uno riguarda in modo diretto la procedura di valutazione dei titolari di posizione organizzativa.

La possibile valutazione negativa

Il nuovo comma 5-bis dell’art 3 del Decreto 150/2009, introdotto dal Dlgs 74/2017, disciplina le conseguenze della valutazione negativa del personale. In particolare stabilisce che la stessa rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale ex art. 21 del Dlgs 165/2001 (che può portare all’impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale fino alla revoca dell’incarico) e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare come normato dall’articolo 55 quater, comma 1, lettera f quinquies, Dlgs 165/2001 (“licenziamento per insufficiente rendimento”).
Per quanto riguarda la durata dell’insufficiente rendimento lo stesso articolo 55 quater prevede che il licenziamento disciplinare possa conseguire ad una valutazione negativa reiterata nell’arco dell’ultimo triennio. Una lettura approfondita di quest’ultima norma consente di individuare un ulteriore campo di intervento del sistema di misurazione e valutazione della performance. Infatti è prevista l’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento nella ipotesi di “reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150/2009”.
Il coordinamento tra le due norme citate non è immediato e presenta aspetti di non facile soluzione rispetto ai quali sarà utile verificare i primi pronunciamenti in materia e gli indirizzi del Dipartimento della Funzione pubblica adottati in base al secondo comma dell’articolo 3 del Decreto 150/2009, che è una norma di principio per tutte le amministrazioni.
Al momento è possibile ipotizzare che non sia sufficiente definire quando la valutazione debba essere considerata negativa in quanto è necessario che nella valutazione siano considerate anche le “violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza”. Infatti la lettura sistematica delle norme richiamate porta a ritenere che tali tipologie di violazioni, devono essere intercettate al momento della valutazione e, quindi, concorrere a determinare una valutazione negativa; per cui il valutatore dovrà necessariamente tenerne conto nell’esprimere il giudizio finale di valutazione. [Continua nell'allegato PDF]

AllegatoSize
Scarica in PDF338.79 KB338.79 KB
Anteprima Allegato
Ccnl funzioni locali, la valutazione negativa deve essere preceduta dal contraddittorio
Testata giornalistica