La performance «entra» nell'ipotesi di rinnovo del Ccnl del comparto Funzioni locali
L’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto delle Funzioni locali, firmata dalle parti il 21 febbraio scorso, introduce, e non poteva essere altrimenti, per la prima volta, il concetto di “performance” nel contratto nazionale. Si tratta, infatti, del primo Ccnl successivo all’entrata in vigore del Dlgs n. 150/2009 che, a sua volta, si era occupato di inserire, sempre per la prima volta, il termine “performance” in un testo normativo nazionale.
I rapporti tra legge e contrattazione
Va ricordato che l’articolo 40, comma 1, del Dlgs n. 165/2001, come riformulato dal Dlgs n. 75/2017, stabilisce che nella materia della “valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio” l’intervento della contrattazione collettiva è consentito “nei limiti previsti dalle norme di legge” e che sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie afferenti “alle prerogative dirigenziali ai sensi”, tra l’altro, dell’articolo 17, il cui comma 1, lett. e-bis), tratta, appunto, della valutazione del personale. Per cui, se è vero che la nuova formulazione dell’art. 2, comma 2, ha ridefinito i rapporti tra legge e contrattazione - riportandoli, sostanzialmente, alla situazione ante 2009, pur con qualche correttivo coerente con il sistema delle fonti a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro - occorre, non di meno, precisare che l’eventuale deroga alle norme di legge da parte della contrattazione collettiva può avvenire solo nella misura in cui si tratti di materia a essa affidata ai sensi del richiamato articolo 40.
Premesso, quindi, che la materia della valutazione del personale è rimessa alla contrattazione nei limiti previsti dalla norme di legge, queste ultime sono rinvenibili nelle seguenti disposizioni che costituiscono invalicabili principi di riferimento per la fonte negoziale:
• l’articolo 45, comma 3, del Dlgs n. 165/2001, che quale stabilisce che i contratti collettivi definiscono trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale e alla performance organizzativa;
• l’articolo 19 del decreto 150, completamente riformulato dal Dlgs n. 74/2015, il quale affida al Ccnl la definizione - nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato dalla performance ex articolo 40, comma 3-bis, del Dlgs 165 - delle quote destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e a fissare i criteri idonei a garantire che, alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lett. d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
Per completezza, poi, è il caso di ricordare che l’articolo 7 del Dlgs n. 150/2009 affida alle amministrazioni il compito di adottare il Sistema di misurazione e valutazione delle performance, senza che sia previsto, al riguardo, uno specifico intervento a opera della contrattazione.
Da tali premesse, pertanto, può agevolmente evincersi come l’intervento della contrattazione collettiva debba limitarsi agli aspetti che attengono alla definizione dei criteri per la determinazione dell’entità complessiva dei trattamenti economici accessori destinati alla performance organizzativa e alla performance individuale, nonché ai criteri per la diversificazione dei trattamenti economici conseguenti alle valutazioni. [Continua nell'allegato PDF]
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