Performance, la valutazione generale dell'ente al centro del piano

Costituisce un elemento indefettibile del ciclo della performance la misurazione e la valutazione della performance generale dell’Amministrazione e un sistema che non la preveda in modo esplicito difficilmente potrà superare il vaglio dell’organismo o nucleo di valutazione il quale, nell’esprimere il parere preventivo e vincolante, previsto dal novellato art. 7, comma 1, del Dlgs 150/2009, deve prioritariamente verificare che i principi previsti dal medesimo decreto siano tutti correttamente disciplinati.
A tale pacifica conclusione si perviene da una lettura sistematica di diverse disposizioni; in particolare:

  • l’articolo 3, comma 2, specifica che la misurazione della performance deve riguardare “l’amministrazione nel suo complesso”, nonché le unità organizzative in cui si articola;
  • l’articolo 7, comma 2, lettera c) laddove è stabilito che la funzione di misurazione e valutazione è svolta, tra gli altri, anche dai “dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione”, prevedendo che tale coinvolgimento debba riguardare in modo specifico la “valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione”, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis”;
  •  l’articolo 9, comma 1, lettera c), stabilisce che la performance individuale ei dirigenti è collegata, tra l’altro, “alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura” oltre che agli indicatori relativi “all’ambito organizzativo di diretta responsabilità”.

La previsione secondo la quale la misurazione e la valutazione debba essere fatta a livello generale di Ente, a livello di unità organizzative e a livello individuale (art. 3, comma 2) e la previsione che i livelli di performance “organizzativa” devono essere presenti nella valutazione della performance individuale, come contributo o come concorso diretto (art. 9), introduce una regola di buon senso che permea la vita di ogni comunità: se la comunità nel suo complesso produce risultati negativi non è ipotizzabile che i risultati individuali siano complessivamente in contrasto con questi risultati o che non ne siano influenzati.

Il Piano e la Relazione sulla performance

Indipendentemente dalle scelte operative che le singole amministrazioni adottano nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, la performance dell’Amministrazione non può che essere parte integrante, a preventivo, del Piano della performance, che deve individuare i misuratori che concorreranno a delineare il profilo e il livello di performance dell’amministrazione, e, a consuntivo, della Relazione sulla performance, che restituirà alla comunità amministrata il grado di raggiungimento di quanto previsto nel Piano.
L’assenza di questi contenuti nella relazione sulla performance la espone ad un possibile giudizio negativo di validazione da parte dell’Oiv, in quanto espressione certa della violazione delle disposizione sopra richiamate che impongono alle amministrazione di misurare anche la performance generale di Ente e di tenerne conto ai fini della valutazione individuale dei dirigenti e del “personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità”.
Inoltre la necessità di rendere conoscibile a preventivo e a consuntivo la performance dell’Amministrazione è diretta conseguenza di un assetto normativo nel quale il “rendere conto” rientra nell’ambito delle strategie “obbligatorie” che l’ente deve perseguire e nell’ambito degli strumenti di controllo diffuso dell’operato delle pubbliche amministrazioni. In particolare sono utili per comprendere tale finalità le seguenti disposizioni del Dlgs 33/2013:

  • l’art. 10, comma 3, laddove è stabilito che la “promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”;
  • l’art. 10, comma 4, laddove è stabilito che le “amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance”;
  • l’art. 10, comma 6, che stabilisce che le amministrazioni presentano il Piano e la Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza;
  • l’art. 10, comma 8, che sancisce l’obbligo di pubblicazione del Piano e della Reazione in “Amministrazione trasparente”.

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