La titolarità delle funzioni valutative non può essere sottratta ai dirigenti

La valutazione della performance deve riguardare, oltre l’amministrazione nel suo complesso e le singole unità organizzative, anche i singoli dipendenti che fanno parte dell’organizzazione (articolo 3, comma 2, Dlgs 150/2009). Per le finalità cui è indirizzata la valutazione individuale è da escludere che, nell’assetto normativo e contrattuale attuale, sia possibile individuare figure di personale dipendente esonerate dall’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione individuale.

Le finalità della valutazione individuale

Le finalità della valutazione individuale previste dal Dlgs 150/2009 sono le seguenti (art. 3, comma 5):

  • erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance individuale;
  • rilevanza ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche;
  • rilevanza ai fini dell’attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale;
  • rilevanza ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Un’ulteriore finalità della valutazione individuale è quella prevista dal nuovo comma 5 bis dell’articolo 3 del Dlgs 150/2009, introdotto dal Dlgs 74/2017, il quale disciplina le conseguenze della valutazione negativa del personale, prevedendone la rilevanza ai fini della l’accertamento della responsabilità dirigenziale di cui all’articolo 21, Dlgs 165/2001 e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare come normato dall’articolo 55 quater, comma 1, lettera f quinquies, Dlgs 165/2001 (“licenziamento per insufficiente rendimento”).
Per conseguire le predette finalità, l’ordinamento interno delle amministrazioni pubbliche deve esercitare la propria autonomia definendo le discipline di dettaglio che ne consentano il concreto perseguimento e per far ciò occorre considerare anche la disciplina contrattuale vigente, come, per esempio, in materia di riconoscimento delle progressioni economiche o di distribuzione degli istituti premiali.

La titolarità

La normativa di dettaglio della performance individuale deve disciplinare, tra l’altro, la titolarità del potere valutativo anche in considerazione dei diversi eventi modificativi del rapporto valutatore-valutato che possono intervenire nel corso del tempo .
La fonte normativa della titolarità del potere valutativo è individuabile nell’articolo 17, comma 1, lettera e bis), del Dlgs 165/2001 il quale fa rientrare, nell’ambito delle competenze connaturate alla posizione dirigenziale, “la valutazione del personale assegnato ai propri uffici”. E’, pertanto, da escludere che possa essere previsto lo spostamento di tale specifica competenza a soggetti diversi dal dirigente preposto ad una determinata unità organizzativa. A ben vedere la valutazione del personale rientra nell’ambito  dei compiti di gestione del personale che lo stesso articolo affida sempre ai dirigenti e, comunque,  della generale competenza per l’ adozione di determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, le quali, in base all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto, “sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”. Conseguentemente, alla titolarità del potere valutativo è associato, necessariamente, il compito di assegnare gli obiettivi che ne costituiscono una condizione e un prerequisito imprescindibile.
L’ordinamento si preoccupa di intervenire sulla valutazione dei dirigenti di vertice che, proprio per il posizionamento nell’organizzazione, sfuggono alla regola generale secondo la quale i titolari del potere valutativo sono i dirigenti. In questi casi l’articolo 7, comma 2, lettera a), Dlgs 150/2009, con norma generale applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, pur non identificando, in modo diretto e puntuale, la titolarità, stabilisce che la valutazione finale debba essere preceduta dalla proposta formulata da un organismo tecnico e imparziale, adeguatamente qualificato, ovvero l’organismo indipendente di valutazione. [Continua in Allegato PDF]

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