Il differimento del termine di approvazione del bilancio non consente di rinviare la definizione degli obiettivi
Per gli enti territoriali è esplicitamene previsto dall’art. 5, comma 1-ter, del Dlgs 150/2009 che nel “caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione (...), devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”, obiettivi specifici che, da una lettura sistematica degli artt. 5 e 10, sono costituiti dagli obiettivi strategici ed operativi che rappresentano il nucleo centrale del Piano della performance.
Tale previsione appare ragionevole in considerazione dell’ormai consolidato orientamento in base al quale il ritardo nella definizione degli obiettivi impedisce la corretta conclusione del ciclo valutativo e impedisce, in radice, l’erogazione degli istituti premiali, i quali possono essere legittimamente erogati, oltreché in base agli esiti della valutazione individuale, solo se si sono verificati i requisiti a cui l’ordinamento condiziona tali erogazioni. D’altra parte, se, in assenza del bilancio preventivo, si ritenesse impossibile definire gli obiettivi di performance significherebbe prendere atto che, nel periodo di riferimento, non vi siano le condizioni affinché il ciclo valutativo dispieghi i propri effetti. Pertanto in caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione gli enti, comunque, devono provvedere ad approvare un piano della performance provvisorio entro il 31 gennaio.
Circa il contenuto del Piano vi sono alcun aspetti imprescindibili da considerare, in particolare:
a) la coerenza con gli obiettivi di bilancio di cui alla normativa economico-finanziaria applicabile alle Regioni e agli enti locali;
b) l’integrazione del Piano della performance con il PTPCT (piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza) la cui verifica è affidata all’OIV, soprattutto al fine di accertare l’adeguatezza degli indicatori ed i riflessi sulla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.
È utile ricordare l’opportunità che gli enti locali utilizzino, per elaborare il proprio piano della performance (che in questi enti è parte integrante del PEG), la stessa struttura prevista per il Documento Unico di Programmazione; in particolare il Piano della performance deve reinterpretare alla stregua di performance gli obiettivi strategici ed operativi contenuti, rispettivamente, nella sezione strategica ed operativa del DUP. La reinterpretazione in chiave di performance delle indicazioni strategico-operative contenute nei richiamati documenti pluriennali di programmazione finanziaria riguarda sia la selezione delle priorità strategiche da considerare rilevanti sotto il profilo della performance e sia la integrazione informativa, in modo che l’apparato motivazionale e i misuratori siano tali da rendere i relativi contenuti concretamente utilizzabili anche nell’ottica del rispetto dei requisiti tipici degli obiettivi di performance, tra cui quello di “tendere al significativo miglioramento della qualità dei servizi ed egli interventi”.
La recente Deliberazione n. 44/2021 della sezione regionale di Controllo per la Regione Veneto della Corte dei Conti, ribadisce alcuni assunti che dovrebbero costituire, ormai, parte integrata del lessico comune di tutte le amministrazioni:
per contenere gli impatti negativi derivanti dalla mancata adozione del bilancio nel termine ordinariamente previsto, come, peraltro, sostenuto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 18/2014, è necessario che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria ed operativa (quali, ad esempio, il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo), al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento;
tale raccomandazione vale, ancor più, per quanto riguarda il Piano della performance, tenuto conto che l’intero ciclo di gestione della performance non contempla sospensioni procedurali, soprattutto con riferimento al periodo temporale di un anno sottoposto a valutazione ai fini dell’erogazione o meno delle risorse incentivanti. Nel rispetto della statuizione della Sezione delle Autonomie sopra riportata, l’ente locale, pur in esercizio provvisorio, deve adottare atti di programmazione provvisori, ma comunque essenziali al buon andamento delle attività amministrative, i quali possono essere soggetti ad approvazione definitiva successivamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio di riferimento;
le raccomandazioni svolte dalla Corte dei Conti in ordine alla necessità di adottare atti provvisori di indirizzo e programmazione, anche disgiunti temporalmente dall’approvazione del bilancio di previsione, trovano ulteriore rafforzamento nel richiamato art. 5, comma 1- ter, Dlgs 150/2009.
di Luca Tamassia e Angelo Maria Savazzi