La configurazione del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti nel nuovo Ccnl funzioni locali
Il Ccnl dirigenti dell’area delle Funzioni locali, definitivamente stipulato lo scorso 17 dicembre, all’art. 57 disciplina la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, a partire dal 2021, cristallizzando il valore del fondo 2020. Infatti, il comma 2 lettera a) prevede un primo flusso in entrata del fondo che è costituito dalle risorse certe e stabili, certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1, Dlgs 165/2001, destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del Ccnl, quindi nel 2020. In questo flusso di risorse confluiscono stabilmente: a) l’incremento del fondo, per un valore pari all’1,53% del monte salari 2015 dei dirigenti; questo incremento stabile del fondo è finalizzato principalmente al finanziamento degli aumenti della retribuzione di posizione previsti dal medesimo Ccnl; b) l’importo della RIA del personale cessato nel corso del 2020.
In questo flusso rientrano anche i valori di cui all’art. 26, comma 3, del precedente Ccnl 23.12.1999 (“attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche”), già utilizzati nel 2020, eventualmente distinguendo tra finanziamento dei nuovi posti dirigenziali costituiti e finanziamento di nuovi servizi.
Un ulteriore flusso in entrata è costituito dalle risorse derivanti da incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale che, per il principio di onnicompresività di cui all’art. 24, comma 3, DLgs 165/2001 e in applicazione dell’art. 60 del Ccnl, confluiscono nel fondo e solo una quota può essere destinata, a titolo di retribuzione di risultato, al dirigente che ha reso la prestazione.
Un ultimo flusso concerne le “risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ... nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”. Questa componente non sembra che possa generare ulteriori risorse in aggiunta a quelle consolidate in base alla lettera a) dell’art. 57, in considerazione della persistenza del limite di cui all’art. 23, comma 2, DLgs 75/2017 che àncora il valore delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale al limite di valore destinato a tale finalità nell’anno 2016.
Gli arretrati: è necessaria la ricostituzione del fondo?
Per quanto attiene agli arretrati di cui all’art. 56 posso ipotizzarsi due soluzioni in relazione alla gestione del fondo di finanziamento del salario accessorio della dirigenza, ovvero:
- se l’amministrazione ha accantonato le risorse necessarie negli anni 2018-2020 e le ha fatte confluire nel FPV dell’anno successivo, in quanto non erogate alla fine dell’esercizio di competenza, è possibile riadottare i fondi con l’integrazione prevista dal Ccnl 17.12.2020 per ciascun anno, in quanto i relativi valori risultano effettivamente finanziati nell’ambito delle previsioni di competenza del bilancio previsionale relativo a ciascun anno cui l’incremento del fondo e dei valori della retribuzione di posizione si riferiscono (quindi 2018, 2019 e 2020);
- se l’amministrazione, per contro, non ha provveduto ad accantonare le somme in conto competenza, gli arretrati andranno finanziarie in competenza 2021 senza necessità, in questo caso, di riadottare i fondi con l’integrazione prevista dal Ccnl, in quanto difetta il relativo finanziamento annuale di competenza delle singole annualità interessate dal riconoscimento dei benefici in parola. In tal caso, quindi, gli arretrati dovranno essere finanziati direttamente a carico del bilancio, senza la necessaria riadozione dei fondi per gli anni 2018- 2020, atteso che non sussiste il relativo accantonamento di competenza.
Quest’ultima soluzione appare più coerente con i contenuti del nuovo Ccnl, posto che l’integrazione del fondo ai sensi dell’art. 56 è espressamente prevista solamente dall’art. 57, let. a), Ccnl 17.12.2020, quindi con decorrenza dal 2021, mentre non è prevista, ovviamente, nel vecchio sistema di costituzione dei fondi, trattandosi di previsione agli stessi sopravventa.
Il limite alla crescita del fondo
L’integrazione del fondo previsto dall’art. 56, inoltre, non deve essere considerata ai fini del rispetto del persistente limite di cui all’art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017, in quanto si tratta di volumi di spesa già computati nel regime di miglioramento contrattuale finanziato dallo stesso rinnovo, quindi già calcolati nell’ambito del sistema di spesa che ha alimentato finanziariamente la stipula del nuovo Ccnl 17.12.2020, la cui copertura normativa ben può essere rinvenuta nelle disposizioni di cui all’art 11, comma 1, let. a), del Dl 135, convertito in legge 12/2019.
Questo orientamento, peraltro, appare consolidato ed è in linea con quanto già stabilito dalla Sezione autonomie della Corte dei conti con la Delibera 19/2018, riguardante gli incrementi previsti dal Ccnl funzioni locali del 21.5.201, secondo la quale “... in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.
Fonte: Smart24 PA - Il Sole 24 ORE