Le risorse accessorie tra limite complessivo e garanzia del valore pro capite
Il nuovo regime assunzionale dei Comuni e la nuova disciplina concernente il trattamento accessorio del personale, ormai definitivamente operativi, stanno generando una ridda di letture che rischiano di determinare incertezze applicative e disorientamento degli operatori che sono chiamati ad applicarli. Proviamo a dare alcune indicazioni agli operatori basate su una lettura della disposizione normativa ragionevole.
L’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, dopo avere introdotto nuove disposizioni in materia di assunzioni presso le amministrazioni comunali, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, debba essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa e delle risorse destinate alle posizioni organizzative, prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018; successivamente, le premesse del DM 17.3.2020, nel fornire le corrispondenti istruzioni applicative, si curano di specificare che, attesa la necessità di adeguamento del fondo risorse decentrate, il limite iniziale del fondo calcolato con riferimento al 2018 è preservato, nella sua entità, qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.
Un aspetto di non secondaria rilevanza è rappresentato dalla specificazione che il limite al trattamento accessorio diventa dinamico con una finalità ben precisa, cioè quella di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito all’anno 2018 del fondo risorse decentrate nonché delle risorse destinate a remunerare il trattamento accessorio delle posizioni organizzative, che quindi devono variare proprio per garantire l’invarianza. Quindi, per conseguire l’effettività di tale invarianza è necessario prevedere meccanismi che realizzino un effettivo incremento o un decremento dei valori dei due contenitori di risorse. Il limite di cui all’art. 23, comma 2, del DLgs. 75/2017 subisce la conseguente rideterminazione solo alla luce della effettività della crescita dei singoli contenitori che lo compongono.
Non sembra, quindi, vi sia spazio per una determinazione del valore pro capite con riferimento al valore complessivo del limite determinato dalla somma di tutti i componenti inclusi nel limite stesso, come disciplinato dalla citata disposizione del D.Lgs. 75/2017, che, peraltro, include anche altri valori di trattamento accessorio (lavoro straordinario, maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale) che, invece, non sono minimamente interessati dalla previsione di garanzia introdotta dall’art. 33 del D.Lgs. 34/2019.
Insomma, il limite ex art. 33, comma 2, varia, in aumento o in diminuzione, solo se il fondo risorse decentrate e le risorse destinate alle posizioni organizzative variano per mantenere invariato il rispettivo valore pro capite cosi come calcolato autonomamente (con la salvaguardia dei rispettivi valori pro capite 2018).
Se si optasse per l’adeguamento del limite complessivo attraverso un valore proporzionale calcolato sulle movimentazioni di tutti i dipendenti si avrebbe l’effetto curioso che la garanzia del valore pro capite potrebbe non aversi sui singoli “fondi”, in pieno contrasto con la lettera e la ratio della disposizione che, invece, intende superare il vecchio sistema di blocco delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti (e, in questo caso, anche delle posizioni organizzative), garantendo un plafond di risorse in grado di far fronte alle esigenze di remunerazione degli istituti accessori tenendo conto di nuovi ingressi nei ruoli dell’amministrazione anche per rapporti lavoro a tempo determinato, atteso che il fondo finanzia anche il trattamento economico accessorio del personale assunto a tempo determinato.
Relativamente al fondo risorse decentrate l’adeguamento deve effettuarsi sul totale delle risorse stabili e variabili appostate sul fondo relativo all’esercizio 2018, ovviamente considerando i valori derivanti dal rinnovo contrattuale 21.5.2018. Tale totale concorre a determinare il valore medio pro-capite, sulla base del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018; il valore medio pro-capite, inoltre, deve essere computato rispettando, opportunamente, le proporzioni risultanti dalla sommatoria delle due partizioni del fondo riferite al 2018, cioè parte stabile e parte variabile. L’incremento complessivo a valere su entrambe le partizioni di composizione del fondo, tuttavia, opera sempre ammettendo che l’ente abbia la necessità e la possibilità di integrare le risorse variabili nei limiti della relativa componente del valore medio pro-capite; diversamente l’integrazione riguarderà esclusivamente le risorse stabili, atteso che le risorse variabili sono configurate, dal sistema contrattuale, alla stregua di un fabbisogno eventuale e non obbligatorio.
Infine, poiché il fondo deve essere concretamente implementato delle risorse economiche necessarie al finanziamento delle maggiori risorse da destinare al salario accessorio a seguito dell’aumento del numero di personale in servizio, è opportuno prevedere un’autonoma previsione descrittiva del relativo flusso in sede di costituzione del fondo; ciò consentirà all’amministrazione, di gestire in modo più razionale, la dinamica di incremento/decremento del fondo, assecondando lo sviluppo del suo adattamento all’entità del personale in servizio e conservando immutato il valore di base 2018.
Fonte: blogOLIVERI di Luigi Oliveri